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Spese deducibili dall'imposta sulla plusvalenza

2024-06-16 13:14

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Spese deducibili dall'imposta sulla plusvalenza

La plusvalenza è dovuta quando la vendita è speculativa, ovvero avviene entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione ma il suo ammontare può essere ridotto.

E’ dovuta quando la vendita è speculativa, ovvero avviene entro 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione. E’ dovuta per la prima casa solo se non utilizzata come abitazione principale del proprietario o dei suoi familiari (residenza e dimora abituale) almeno per il 50% del periodo di proprietà. 

 

Non è dovuta quando vendi un immobile ereditato, a patto che non sia un terreno edificabile. Dato che la plusvalenza da tassare si ottiene come differenza tra il prezzo di rivendita e i costi sostenuti per acquistare e migliorare il bene, è possibile ridurre la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta (e quindi pagare di meno). Di conseguenza è importante sapere che i costi idonei a diminuire l'imposta sono quelli funzionali all'acquisto e quelli incrementativi. Nelle aste immobiliari i costi funzionali all'acquisto sono: · il prezzo di aggiudicazione; · tutte le spese relative all'asta (cancellazione formalità, onorario del delegato, ecc.); · l'imposta di registro o l'IVA; · le imposte ipotecarie e catastali; · gli arretrati condominiali; · i costi dell'eventuale mutuo. 

 

I costi incrementativi sono quelli che aumentano il valore dell'immobile, ad esempio: · le spese di ristrutturazione; · la regolarizzazione degli abusi edilizi; · le spese di manutenzione straordinaria.

Non sono incrementativi (e dunque non possono essere considerati) i costi di manutenzione ordinaria e quelli di gestione (ad esempio l'IMU).