L’esdebitazione consente la liberazione dai debiti non onorati e produce l’inesigibilità da parte del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 ha confermato l’istituto dell’esdebitazione in favore dell’imprenditore sottoposto alla liquidazione giudiziale, e ha esteso il beneficio anche al consumatore persona fisica nell’ambito della liquidazione controllata da sovraindebitamento e al soggetto privato.
Liberazione dai debiti non pagati: esdebitazione del sovraindebitato nell’ambito della liquidazione controllata. L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278/283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.), che ripropongono la disciplina dell'art. 142/145 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267).
Gli artt. 282 e 283 del C.C.I.I. introducono l'esdebitazione del sovraindebitato, estendendo l'istituto anche al privato nell'ambito della liquidazione controllata, una procedura di sovraindebitamento accessibile al consumatore persona fisica.
Il soggetto privato, attraverso la liquidazione controllata, può ottenere l’esdebitazione, cancellando i debiti che non sono stati soddisfatti durante la procedura.
Il beneficio della esdebitazione è concesso a condizione che:
a) il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
b) il debitore non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, causato o aggravato il dissesto, rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito;
c) il debitore non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito tutte le informazioni utili per il suo buon andamento;
d) il debitore non abbia beneficiato di un'altra esdebitazione nei cinque anni precedenti; e) il debitore non abbia già usufruito dell'esdebitazione per più di due volte.
Liberazione dai debiti non pagati: esdebitazione del soggetto privato incapiente. L’art. 283 del C.C.I.I. consente l’accesso al beneficio della esdebitazione anche al soggetto privato incapiente, fuori dalla procedura di liquidazione controllata, quando non può offrire alcuna utilità ai creditori.
Il soggetto privato in totale incapienza può ottenere la liberazione dei debiti senza pagare alcunché. L’accesso al beneficio è subordinato a un giudizio di meritevolezza e può essere richiesto solo una volta nella vita.
È obbligatorio segnalare eventuali sopravvenienze patrimoniali e finanziarie al Giudice entro quattro anni dall’ammissione all'esdebitazione.
Limitazioni: l'esdebitazione non riguarda coobbligati, obbligati in via di regresso e fideiussori.
Non opera per obblighi di mantenimento e alimentari, né per debiti risarcitori da fatto illecito, sanzioni penali e amministrative pecuniarie.
Nei confronti di creditori non partecipanti al concorso, l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Per completezza: Nell'ambito della liquidazione giudiziale, il beneficio della esdebitazione si applica anche alle società e ad altri enti, estendendo gli effetti anche ai soci illimitatamente responsabili e ai legali rappresentanti, a condizione che siano presenti le condizioni previste per l’accesso nei loro confronti negli ultimi tre anni prima dell’apertura della procedura liquidatoria.