La procedura di liberazione degli immobili ha subito significative modifiche con l'introduzione della Riforma Cartabia, emanata con il Decreto Legislativo n. 149/2022, al fine di migliorare l'efficienza e la rapidità delle aste giudiziarie. Queste nuove norme si applicano ai procedimenti avviati dal 1° marzo 2023 in poi. Prima della riforma, l'aggiudicatario doveva presentare specifiche istanze per richiedere la liberazione dell'immobile occupato. Questa richiesta doveva essere formalizzata in un periodo di tempo limitato tra l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento, e la liberazione doveva avvenire entro 60-120 giorni dalla data di emissione del decreto.
Con la nuova procedura, l'ordine di liberazione è emesso dal giudice dell'esecuzione contestualmente al decreto di trasferimento, eliminando la necessità di una specifica istanza da parte dell'aggiudicatario. Inoltre, non è più necessario attendere il termine di 60 giorni per avviare le operazioni di sgombero. Gli scenari principali di liberazione riguardano immobili occupati da terzi senza titolo opponibile, immobili occupati dall'esecutato in adempimento e immobili occupati dall'esecutato in inadempimento. La procedura semplificata riduce gli adempimenti formali e accelera i tempi. È importante sottolineare che la liberazione dell'immobile è una fase critica nel processo di acquisto alle aste e la piena comprensione delle informazioni dettagliate e accurate fornite dalla perizia e dall’avviso di vendita è essenziale per prendere decisioni consapevoli. In conclusione, la Riforma Cartabia introduce miglioramenti significativi, semplificando la procedura di liberazione degli immobili e offrendo una maggiore tutela agli aggiudicatari. Ciò contribuirà a rendere il mercato delle aste immobiliari più trasparente, efficiente e favorevole agli investitori.